Con ordinanza n. 32934 del 20 dicembre 2018, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui ” il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo, ove non registrato nei termini di legge, è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004, ma, in caso di tardiva registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, sia pure limitatamente al periodo di durata del rapporto indicato nel contratto successivamente registrato”.
Scarica l’ordinanza integrale: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/32934_12_2018_no-index.pdf