PATROCINIO A SPESE DELLO STATO – ISTANZA DI LIQUIDAZIONE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO CUI INERISCE L’ATTIVITÀ DEL DIFENSORE.

Con sentenza n. 22448 del 9 settembre 2019, la Corte di Cassazione ha enunciato un importante principio in ordine alla liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato, statuendo che l’art. 83, comma 3-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede alcuna decadenza a carico del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato che abbia depositato l’istanza di liquidazione del compenso dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui la richiesta stessa inerisce, né impedisce al giudice di potersi pronunziare su di essa dopo essersi pronunciato definitivamente sul merito.

Consulta la sentenza al seguente indirizzo: http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/22448_09_2019_no-index.pdf

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