A norma dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge n. 722 del 1954, è rifugiato colui che, avendo un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dal suo Paese e non…
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